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D.M. 22/02/20063. Le porte che danno sulle scale non devono aprirsi direttamente sulle rampe, ma sul pianerottolo senza ridurne la larghezza. Le superfici trasparenti delle porte devono essere costituite da materiali di sicurezza ed essere idoneamente segnalate. 6.8. Scale. 1. I vani scala, in funzione dell'altezza antincendi degli edifici, devono essere: di tipo protetto: fino a 24 m; a prova di fumo o esterne: oltre 24 m. 2. Sono ammesse scale di tipo aperto in edifici fino a 2 piani fuori terra. 3. Le caratteristiche di resistenza al fuoco devono essere conformi a quanto stabilito al punto 5.1. 4. Le rampe delle scale utilizzate per l'esodo devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, devono avere non meno di tre gradini e non più di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. 5. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione in sommità (a parete o a soffitto) di superficie non inferiore ad 1 m2, con sistema di apertura degli infissi comandato sia automaticamente da rivelatori di incendio, che manualmente mediante dispositivo posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata. 6.9. Impianti di sollevamento - scale mobili. 1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento debbono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. 2. Gli impianti di sollevamento (ascensori e montacarichi) non devono essere utilizzati in caso d'incendio ad eccezione degli ascensori antincendio e di soccorso. 3. Gli ascensori e le scale mobili non vanno computati ai fini del dimensionamento delle vie di uscita. Occorre prevedere, in caso di incendio, un sistema automatico che comandi il blocco delle scale mobili, nonchè il riporto degli ascensori al piano di riferimento. 4. Laddove sono previste scale di tipo protetto e/o a prova di fumo, i vani corsa degli impianti di sollevamento devono essere almeno di tipo protetto con caratteristiche REI/EI in funzione dell'altezza dell'edificio. 6.10. Ascensori antincendio e di soccorso. 1. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 32 metri devono essere previsti ascensori antincendio ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani. 2. Negli edifici aventi altezza antincendi superiore a 54 metri, in aggiunta agli ascensori antincendio, devono essere previsti ascensori di soccorso ubicati in modo tale da poter raggiungere ogni locale dei singoli piani. 7. Aerazione. 1. L'edificio, ai fini antincendi, deve essere dotato di aerazione secondo le vigenti norme di buona tecnica; ove non sia possibile l'aerazione naturale si può fare ricorso a quella meccanica con impianto di immissione e di estrazione, in grado di funzionare anche in caso di emergenza. 8. Attività accessorie. 8.1. Locali per riunioni e trattenimenti. 1. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni relative ai locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento per i locali aperti al pubblico con capienza superiore a 100 posti, ai locali destinati a riunioni, conferenze, trattenimenti in genere, pertinenti l'attività adibita ad ufficio, si applicano le seguenti disposizioni. 8.1.1. Ubicazione. 1. I locali possono essere ubicati a qualsiasi quota al di sopra del piano di riferimento e non oltre il secondo piano interrato fino alla quota di -- 10,0 m rispetto al piano di riferimento. I predetti locali, se ubicati a quote comprese tra -- 7,5 m e -- 10,0 m, devono essere protetti mediante impianto di spegnimento automatico e devono disporre di uscite ubicate lungo il perimetro che immettano in luoghi sicuri dinamici. 8.1.2. Parti comunicanti. 1. Fatto salvo quanto previsto in altri punti della presente regola tecnica e nelle disposizioni di prevenzione incendi relative alle aree a rischio specifico, sono ammesse le seguenti comunicazioni a) locali con capienza fino a 100 persone: comunicazione diretta con altri ambienti dell'attività b) locali con capienza superiore a 100 persone, non aperti al pubblico: elementi di separazione, ivi comprese le porte di comunicazione con altri ambienti dell'attività, di caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 30. 8.1.3. Requisiti di reazione al fuoco dei materiali. 1. Per quanto concerne i requisiti di reazione al fuoco dei materiali si applicano le prescrizioni previste per i locali di pubblico spettacolo. 8.1.4. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza. 1. L'affollamento massimo ipotizzabile, in quei locali in cui le persone trovano posto in sedili distribuiti in file, gruppi e settori, è determinato dal numero di posti; negli altri casi viene fissato pari a quanto risulta in base ad una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m2 da dichiarare a cura del titolare dell'attività. 2. I locali devono disporre di un sistema organizzato di vie d'esodo avente le seguenti caratteristiche a) i locali con capienza superiore a 100 persone devono essere serviti da uscite che, per numero e per dimensioni, siano conformi alle vigenti norme per i locali di pubblico spettacolo. Almeno la metà di tali uscite devono addurre direttamente all'esterno o in luogo sicuro dinamico mentre le altre possono immettere nel sistema di vie di esodo del piano b) i locali con capienza complessiva tra 50 e 100 persone devono essere dotati di almeno due uscite, la cui larghezza sia conforme alle vigenti norme di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo, che immettano nel sistema di vie di esodo del piano c) i locali con capienza inferiore a 50 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza pari almeno a 1,20 m, che immetta nel sistema di vie di uscita del piano d) i locali con capienza fino a 25 persone è ammesso che siano serviti da una sola uscita, di larghezza non inferiore a 0,80 m, senza l'obbligo di apertura della porta nel verso dell'esodo. 8.1.5. Distribuzione dei posti a sedere. 1. Per i locali con capienza superiore a 50 persone, la distribuzione dei posti a sedere deve essere conforme alle vigenti disposizioni per i locali di pubblico spettacolo. Sono ammesse particolari sistemazioni distributive, funzionali alle esigenze del caso, purchè non costituiscano impedimento ed ostacolo per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. 8.2. Locali per servizi logistici. 1. I locali destinati alla distribuzione o consumazione dei pasti con annessi impianti di cucina e/o lavaggio delle stoviglie alimentati a combustibile liquido o gassoso, devono essere rispondenti alle specifiche normative di prevenzione incendi vigenti. 2. Sono ammesse zone adibite a foresteria fino ad un massimo di 25 posti letto purchè rispondenti alla specifica normativa di prevenzione incendi per attività ricettive, separate dagli ambienti adibiti ad ufficio con elementi costruttivi e porte REI/EI 60. L'eventuale abitazione del custode deve essere separata con elementi costruttivi aventi caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60 e può comunicare tramite porta almeno EI 60 munita di dispositivo di autochiusura. 8.3. Archivi e depositi. 8.3.1. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 15 m2. 1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 15 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI/EI 30; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme; all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B; il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2. 8.3.2. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie fino a 50 m2. 1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali di piano di superficie non eccedente 50 m2, alle seguenti condizioni: gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il locale deve essere protetto con rivelatori di incendio collegati all'impianto di segnalazione e allarme; sia all'interno che all'esterno del locale, in prossimità della porta di accesso, deve essere posizionato almeno un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2. 8.3.3. Archivi e depositi di materiali combustibili con superficie superiore a 50 m2. 1. E' consentito destinare ad archivi e depositi di materiali combustibili locali ubicati ai piani fuori terra e/o ai piani 1° e 2° interrato, di superficie superiore a 50 m2, alle seguenti condizioni: la superficie lorda di ogni singolo locale non può essere superiore a 1000 m2 per i piani fuori terra e a 500 m2 per i piani interrati; gli elementi di separazione e le porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con il carico di incendio e comunque almeno REI/EI 90; la superficie di aerazione naturale non deve essere inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione naturale il rapporto di superficie predetto, è ammesso il ricorso alla aerazione meccanica con portata di 3 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza, semprechè sia assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno al 25% di quella richiesta; l'aerazione naturale può essere ottenuta anche tramite camini di ventilazione; il deposito deve essere protetto da impianto automatico di rivelazione, segnalazione ed allarme; all'interno di ogni locale deve essere previsto un congruo numero di estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B; il carico di incendio deve essere limitato a 60 kg/m2. 2. Per depositi con carico di incendio superiore a 60 kg/m2 ovvero con superficie superiore a 200 m2, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni: l'accesso deve avvenire dall'esterno, attraverso spazio scoperto o intercapedine antincendi, oppure dall'interno, tramite filtro a prova di fumo; l'aerazione, esclusivamente di tipo naturale, deve essere ricavata su parete attestata su spazio scoperto ovvero, per i locali interrati, su intercapedine antincendi; il locale deve essere protetto da impianto di spe- gnimento automatico. 8.3.4. Depositi di sostanze infiammabili. 1. Devono essere ubicati al di fuori del volume dell'edificio. E' consentito detenere, all'interno del volume dell'edificio, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito dotati della prescritta superficie di aerazione naturale. 8.4. Autorimesse. 1. Le autorimesse devono essere realizzate nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. 9. Servizi tecnologici. 9.1. Impianti di produzione di calore. 1. Gli impianti di produzione di calore devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi. |
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